Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.
1. Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo una serie di regole volte a contemperare la forma societaria con l’attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell’avvocato. In particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
Per ciò che qui maggiormente interessa, la norma citata, tra l’altro, prevede che: – la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; – i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; – i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un’attività gestoria societaria, essa non è ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.
2. Le Società Benefit, invece, la cui disciplina è stata introdotta in Italia con l’art. 1, commi 376 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono caratterizzate dalla circostanza che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (comma 376). Ferma la disciplina specifica ad esse applicabile, anche le Società Benefit possono essere costituite utilizzando uno dei tipi societari previsti dal codice civile.
È indubbio, quindi, che in tali società l’interesse comune e lo scopo lucrativo ovvero mutualistico devono inevitabilmente contemperarsi e la disciplina si muove proprio in questa prospettiva, tra l’altro prevedendo, ai sensi del comma 380 dell’art. 1 citato, che la Società Benefit è tenuta ad individuare uno o più soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di “beneficio comune” (il cd. “responsabile d’impatto”). Ne deriva, per un verso, che il responsabile d’impatto può essere vuoi un componente dell’organo gestorio vuoi un dirigente o un soggetto esterno, e, per altro verso, che l’attività del responsabile d’impatto non è propriamente rivolta alla “anima lucrativa” della Società Benefit, bensì al perseguimento delle finalità sociali per il cui perseguimento la società pure opera.
3. In ragione delle funzioni e delle caratteristiche innanzi dette, poi, è ben possibile – in assenza, peraltro, di disposizioni limitative – che una STA sia anche Società Benefit, nella misura in cui l’attività legale sia strutturalmente protesa anche ad obiettivo di “beneficio comune” (si pensi, ad esempio, alla possibilità di prevedere la destinazione di parte degli utili al fine di organizzare gratuitamente corsi e seminari nel campo del diritto). Peraltro, i concetti di giustizia e beneficio comune sono propriamente funzionali l’uno all’altro.
4. Ciò posto, l’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012, sancisce che “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”; a fronte di tale disposizione, però, il CNF – con il parere n. 25 del 26 aprile 2017 – ha reputato che rimane ferma, anche durante lo svolgimento del tirocinio, il regime di incompatibilità prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. c), della Legge n. 247 del 2012, di talché colui che presta il tirocinio legale ed è iscritto nel relativo albo non può avere poteri gestori all’interno di un’organizzazione societaria.
A ciò, inoltre, si aggiunga che il CNF:
– con precedente parere n. 28 del 24 maggio 2012 (sia pure con riferimento all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) ha avuto modo di evidenziare che “La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento ‹‹dell’esercizio del commercio››. La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza”;
– da ultimo, con parere n. 67 del 2 novembre 2021 (e richiamando i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003), ha nuovamente specificato che “l’assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l’assunzione di cariche) in contesti associativi”.
5. Ebbene, le superiori premesse dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini:
5.1. l’assunzione dell’incarico di responsabile di impatto di una STA Benefit è compatibile con lo svolgimento del tirocinio forense e con l’iscrizione nell’albo dei praticanti purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento del medesimo tirocinio e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Ed infatti, l’attività svolta da una STA Benefit è vuoi legale, vuoi rivolta al “beneficio comune”; ne deriva che il ruolo del responsabile di impatto di una STA Benefit certamente non si concretizza in un’attività gestoria a carattere commerciale. Pertanto, l’attività di responsabile d’impatto è da valutare nella prospettiva propria dei limiti previsti all’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012 piuttosto che nell’ottica delle incompatibilità sancite all’art. 18, comma 1, lett. c) della medesima legge;
5.2. parimenti, ove rispettati i presupposti indicati dal citato art. 41, comma 4, non sussistono incompatibilità – professionali e/o deontologiche – tra il ruolo di responsabile d’impatto assunto nell’interesse di una STA Benefit ed il rapporto di tirocinio che lega il praticante (responsabile d’impatto) al dominus, legale rappresentante Amministratore Unico della stessa. Insomma, tale rapporto non implica, di per sé ed in astratto, l’emersione di un conflitto di interessi; ed infatti, se è vero che la formula “benefit” è compatibile con il modello della STA, è altrettanto vero che i profili causali propri dell’uno e dell’altro modello si prestano ad essere convergenti (e, dunque, non conflittuali).
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera (quesito)
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