Il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., non rilevando di per sé, ma solo in quanto si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l’art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.
Corte di Cassazione (pres. Curzio, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 37406 del 21 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 37406 del 21 Dicembre 2022 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 17 del 22 Marzo 2022
0 Comment