Il COA di Lagonegro chiede di sapere come procedere in relazione all’integrazione del CDD, qualora non risulti applicabile – per assenza del numero di candidati sufficiente – la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento CNF n. 1/2014, a mente della quale: “Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti”. Chiede, in particolare, se si possa o si debba procedere ad elezioni suppletive qualora l’Ordine portatore di resti e con minor numero di iscritti non abbia un numero di candidati sufficiente all’assegnazione; e se dette elezioni suppletive possano tenersi prima della proclamazione degli eletti.

Al primo quesito può essere data risposta affermativa. Nel parere deliberato nella seduta del 27 maggio 2022 su quesito del COA di Catania e relativo al caso – solo parzialmente analogo – in cui a seguito di morte di uno dei componenti del locale CDD si sarebbe dovuto far luogo allo scorrimento, come primo dei non eletti, di un candidato che non aveva riportato alcun voto, il CNF ha affermato che:

Nel caso di cui al quesito, non vi sono – in senso stretto – non eletti tra i quali selezionare il subentrante. I candidati che non hanno riportato voti, infatti, non hanno raggiunto la soglia minima di consenso che avrebbe permesso loro di concorrere – seppur in astratto – all’elezione (ad esempio, mediante scorrimento in lista, o in caso di rinuncia di uno o più eletti o ancora, come nel caso che ci occupa, subingresso a seguito di morte del consigliere). Si tratta, cioè, di candidati che non hanno incontrato, nemmeno in forma minima, il consenso degli elettori e, pertanto, non possono concorrere nemmeno in via eventuale, successiva e mediata, all’elezione.
Si versa pertanto, in una chiara ipotesi di impossibilità di ricorso al subingresso, la quale appare contemplata dall’articolo 13, comma 1 del Regolamento. Nell’impossibilità di procedere al subingresso, e in assenza di specifiche previsioni al riguardo, la soluzione non potrà che essere quella di procedere a elezioni suppletive.

Nel caso di cui al quesito del COA di Lagonegro, parimenti si versa in una ipotesi di impossibilità di integrazione del collegio mediante i criteri ordinari che, per l’appunto, prevedono una ipotesi di scorrimento/subingresso dei primi dei non eletti. Parimenti deve ritenersi, pertanto, che l’unico modo per integrare il collegio sia quello di far luogo in via sussidiaria ad una elezione suppletiva da parte del COA che – ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Regolamento – sarebbe stato chiamato ad integrare la composizione del CDD mediante l’indicazione del primo dei non eletti.
Atteso che la natura di tale elezione è, in tal caso, più propriamente quella di una elezione integrativa volta a garantire il perfezionamento della composizione del collegio in attuazione del principio recato dall’articolo 5, comma 4 del Regolamento, si ritiene – in risposta al secondo quesito – che essa possa svolgersi prima della proclamazione degli eletti, non appena si abbia piena contezza dell’impossibilità di applicare la richiamata disposizione regolamentare.

Consiglio nazionale forense, parere 28 ottobre 2022, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 28 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment