Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) – Falsa dichiarazione in sede di iscrizione all’albo.

Escludono la sussistenza della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), presupposto soggettivo necessario per ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell’art. 17 L. n. 247/2012 (già 17 del R.D.L. n. 1578/1933), i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense (per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) idonei ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense. A tal fine, la falsa dichiarazione resa dall’interessato in sede di iscrizione all’albo non può non assumere negativo rilievo in relazione al dovere di verità cui deve essere ispirato e conformato il rapporto con il Consiglio dell’Ordine, così come sancito, per gli iscritti, dall’art. 50 cdf (già art. 24 Codice previgente) (Nella specie, il ricorrente aveva censurabilmente attestato di non avere riportato condanne penali, così rendendosi autore di una falsa dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed esponendosi alle eventuali sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 11 Ottobre 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 27 Ottobre 2017 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20464 del 17 Luglio 2023 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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