È lasciato alla libertà del consiglio dell’ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga idonei, delegando o meno le indagini preliminari ad un consigliere, essendo essenziale che l’interessato sia convocato e che sia sentito per chiarimenti sulle circostanze che ad esso vengono addebitate e che possa svolgere pienamente e sin dall’inizio la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 03 Ottobre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 07 Settembre 2021 (cancellazione amm.va)
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