L’art. 22, comma 2, lettera b) del Codice deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 65, comma 5, primo inciso della L. n. 247 del 2012, si deve interpretare nel senso che la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, da essa prevista per i casi più gravi di illeciti che di norma sono sanzionati con la censura, trova applicazione necessariamente nel minimo di due mesi, ancorché la norma non fissi espressamente una misura minima della sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 163 del 3 ottobre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 03 Ottobre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 07 Novembre 2018 (sospensione)
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