Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Divieto di accaparramento di clientela – Illecito deontologico.

L’avvocato che ospiti nel suo studio gratuitamente la sede del Codacons locale, consentendo ad un responsabile di detta associazione di ricevere clienti e fornendo allo stesso pareri scritti su questioni di carattere legale, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità proprio della classe forense configurando tale comportamento una ipotesi di accaparramento di clientela. (Nella specie e stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 6 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 08 Marzo 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 06 Novembre 1998 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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