La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pardi), sentenza n. 157 del 30 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 30 Settembre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Febbraio 2021 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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