Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai provvedimenti disciplinari, così come a quelli in materia di albi, elenchi e registri, rilascio di certificato di compiuta pratica e contenzioso elettorale, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). Tale giurisdizione riguarda anche agli atti amministrativi presupposti e conseguenti, che pertanto non possono essere autonomamente impugnati dinanzi al TAR (Nel caso di specie, la delibera del COA di impugnazione della sanzione del CDD riportava la presenza di un Consigliere che era pure difensore dell’incolpato avanti al CDD stesso. Eccepita da parte dell’incolpato l’invalidità di tale delibera avanti al CNF, il COA ne chiedeva il rigetto per inammissibilità, sostenendo che la questione appartenesse alla giurisdizione del TAR).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, ordinanza n. 16548 del 31 luglio 2020, nonché Consiglio di Stato (pres. Balucani Lanfranco, rel. Ferrari Giulia), sentenza n. 348 del 19 Gennaio 2018.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Settembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 27 Ottobre 2015 (censura)
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