Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al C.d.O., da quest’ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi del proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Trento, 10 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 05 Marzo 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 05 Marzo 2001
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