L’esercizio dell’azione disciplinare presuppone che le condotte deontologicamente rilevanti siano commesse da appartenenti all’Ordine Forense. Conseguentemente non può procedersi disciplinarmente nei confronti di un Avvocato, condannato per reati commessi quando era studente universitario, rientrando nelle competenze del COA la verifica della sussistenza dei requisiti, previsti dagli artt. 37 comma 1, 17 e 42 RDL n. 1578/1933, applicabile ratione temporis, per l’iscrizione e la permanenza nell’Albo professionale.
(Nel caso di specie il COA, preso atto della pendenza di due procedimenti penali a carico del richiedente, ne aveva deliberato l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, aprendo contestualmente un procedimento disciplinare transitato al CDD. In applicazione del principio di cui in massima, la Sezione ha pronunciato decisione di non luogo a procedimento disciplinare).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Ciannella), decisione n. 120 del 21 novembre 2022
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