Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Montepulciano, 9 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 6 marzo 2001, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 06 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Montepulciano, delibera del 09 Maggio 1998 (sospensione)
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