La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 150 del 26 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 26 Settembre 2022- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 28 Novembre 2021
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