E’ legittima la cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposta d’ufficio ex art. 2 l. n. 339/2003, qualora l’iscritto che sia anche dipendente pubblico in regime di part time non abbia optato, nel previsto termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della suddetta disciplina, tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego.
L’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione.
Va esclusa la disapplicazione della L. n. 339/2003 per asserito contrasto della relativa disciplina con i parametri comunitari della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (che al più possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non a quelli che siano contemporaneamente dipendenti pubblici esercenti in regime di part time), trattandosi di legge pienamente conforme alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 5 marzo 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 05 Marzo 2007
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