Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Appropriazione somme – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente, emetta cambiali andate protestate e ometta di provvede al pagamento del trattamento di fine rapporto nei confronti di una sua dipendente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 9 ottobre 1996 – 4 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 05 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 04 Aprile 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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