La Corte di Cassazione non ha il potere di sindacare, nel merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendosi limitare, al riguardo, a vagliare, se richiesto, conformemente al canone del minimo motivazionale evincibile dall’articolo 111, sesto comma, Cost., la sussistenza o meno di una anomalia motivazionale tale da rendere la motivazione apparente e/o viziata da una irriducibile contraddittorietà interna.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 34206 del 21 novembre 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 34206 del 21 Novembre 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 56 del 13 Maggio 2022
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