L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi, di cui a dire dell’incolpato- il giudice non aveva comunque tenuto conto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 26 Settembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 25 Maggio 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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