L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie trattavasi di ricorso, non pure sottoscritto dall’incolpato, proposto a mezzo difensonre non cassazionista. Solo successivamente, l’incolpato depositava nomina a difensore cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, ilo CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 26 Settembre 2022 (respinge) (richiamo)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 14 Giugno 2018 (richiamo)
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