Ricorso al CNF e jus postulandi

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente da soggetto munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di ricorso, non pure sottoscritto dall’incolpato, proposto a mezzo difensonre non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Bertollini), sentenza n. 144 del 26 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 26 Settembre 2022 (respinge) (richiamo)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 14 Giugno 2018 (richiamo)
abc, Giurisprudenza CNF

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