Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Legittimazione – Patrocinio del professionista sospeso cautelarmene – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 63, 1à comma r.d. 37/1934, perché sospeso cautelarmene, e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 5 marzo 2001, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 05 Marzo 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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