PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 e 3, 9, 10, 12 e 19 CDF

L’Avvocato che, a distanza di anni dal suo rilascio, aziona procura alle liti conferitagli dal cliente nelle more deceduto, si rende responsabile della violazione del dovere di assicurare la regolarità del giudizio, sancito dall’art. 1 comma 1 CDF, nonché dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza. Tale condotta integra altresì la violazione del dovere di cui agli artt. 1 comma 3 e 19 CDF. Invero, la procura alle liti, oltre a rappresentare l’atto con il quale la parte assistita investe l’Avvocato del ruolo di suo rappresentante in giudizio, conferendogli lo ius postulandi, è lo strumento con il quale si informano la controparte e l’A.G. adita dell’avvenuto conferimento dell’incarico, rappresentando, dunque, fonte del relativo affidamento.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Fimiani, rel. Somma), decisione n. 81 del 27 giugno 2022

Giurisprudenza CDD

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