Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove manchi la prova certa della partecipazione del professionista al comportamento incriminato. (Nella specie è stato assolto il professionista accusato di aver inviato una lettera in cui si accreditava lo studio di avere un certo rapporto preferenziale con i dipendenti della cancelleria del tribunale, considerando che non vi era la prova certa della partecipazione dell’incolpato alla redazione della predetta pubblicazione, essendo egli subentrato da poco nella titolarità dello studio a seguito della morte del padre). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 11 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 5 marzo 2001, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 05 Marzo 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Maggio 1998
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