La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 legge 247/12), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 138 del 23 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 23 Settembre 2022 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA, delibera
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