La giurisprudenza richiamata nel quesito (Tar Lombardia, sent. n. 1608/2016 e Cons. Stato, sez. V, n. 2731/2017) è conforme al consolidato orientamento espresso dal Consiglio nazionale forense con il proprio parere n. 21/2013. A mente di tale parere – e della giurisprudenza riportata nel quesito – la possibilità riconosciuta agli enti (in questo caso, enti locali) di istituire uffici unici di avvocatura – consentita a fini di contenimento della spesa pubblica – non può determinare una sostanziale violazione delle condizioni cui l’articolo 23 della legge n. 247/12 subordina la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale l’avvocato dipendente di ente pubblico e cioè, segnatamente, che l’avvocato si occupi in via esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente di cui è dipendente.
Si riporta, per maggiore comodità, il relativo passaggio della motivazione del parere che ben si attaglia alla fattispecie indicata nel quesito: le norme rilevanti (e dunque, da un lato l’art. 23 della legge n. 247/12 e, dall’altro, le disposizioni indicate nel quesito in materia di costituzione di uffici unici) “consentono certo la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici tra di loro convenzionati, che di tale ufficio sopportino l’impegno e i costi di organizzazione, e al cui interno gli avvocati, tutti dipendenti dagli enti medesimi e iscritti nell’elenco speciale, svolgano la loro attività sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono. Deve essere invece esclusa, perché certamente al di fuori delle previsioni della Legge n. 224/2007, la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio, che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati”.
Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 17 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 17 Ottobre 2022- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera (quesito)
0 Comment