La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, mirando infatti a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e ad evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, essa può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto dell’imputazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 134 del 16 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 16 Settembre 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27756 del 31 Ottobre 2018 (accoglie)
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