ELEMENTI VALUTATIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO – CONDOTTA DELL’INCOLPATO

Il comportamento dell’incolpato che non comparendo sistematicamente alle convocazioni dell’Organo di Disciplina ostenta indifferenza nei confronti dello stesso, pur non rappresentando un autonomo illecito disciplinare, ai sensi dell’art 71, comma 3 CDF, va valutato dall’Organo Giudicante ai fini della formazione del proprio convincimento e della determinazione della sanzione.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palmese, rel. Somma), decisione n. 49 del 13 aprile 2022

Giurisprudenza CDD

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