Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e lesivo del divieto di pubblicità il professionista che in congressi internazionali, ad uno dei quali peraltro partecipava come rappresentante di un ordine italiano, distribuisca brochures magnificanti l’attività svolta del proprio studio. Il codice deontologico forense, infatti, consente la possibilità di una corretta informazione, come prevista nei canoni 3° e 4° art. 17, ma nel rispetto dei doveri di verità, dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C. d.O. di Brescia, 1 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 05 Marzo 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 01 Luglio 1998 (avvertimento)
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