Il Codice Deontologico Forense all’art. 43 impone all’avvocato che abbia scelto od incaricato direttamente altro collega per esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza di provvedere a retribuirlo, ove non vi abbia provveduto la parte assistita, ma la norma non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal cliente che risulta quindi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 43 cit. e, pertanto, non sussiste in capo al dominus la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o, comunque, del co-difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 13 Settembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Novembre 2017 (censura)
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