La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 128 del 5 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 05 Settembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 31 Ottobre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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