Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte e con i colleghi – Violazione dell’accordo transattivo – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, dopo aver inviato alla controparte un fax in cui esprimeva una inequivoca rinuncia agli atti relativi ad alcuni decreti ingiuntivi, successivamente, quando ormai gli stessi erano divenuti esecutivi per l’omessa opposizione della controparte, proseguiva l’azione giudiziaria, notificando l’atto di pignoramento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 28 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 05 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 28 Ottobre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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