Il furto commesso dall’Avvocato è un grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro e correttezza. L’esigua entità delle somme sottratte, valutata in sede penale ai fini del proscioglimento dell’Avvocato per tenuità del fatto, non rileva nella valutazione autonoma del giudice disciplinare e nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare in quanto tale condotta è da ritenersi deontologicamente grave ed idonea a ledere non solo il prestigio personale dell’incolpato, ma anche l’immagine dell’intera classe forense. Tale condotta merita l’applicazione di una sanzione sostanziale, non sussistendo i presupposti per l’applicazione di una sanzione formale. (Nel caso concreto, l’avvocato prelevava dalla cassa di un esercizio pubblico la somma di Euro 50,00. Veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi).
Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Quattrone, rel. De Santis), decisione n. 64 del 7 giugno 2022
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