La irragionevole durata del procedimento disciplinare, pur non potendo avvalersi delle norme che sanzionano il ritardo in sede giudiziaria, avendo natura amministrativa, tuttavia va censurata in considerazione del fatto che la sanzione perde efficacia se non è comminata in tempi congrui, in quanto finalizzata anche alla duplice esigenza di consentire la resipiscenza dell’incolpato e di costituire un deterrente per future condotte illecite.
(Nel caso di specie, l’illecito si era consumato nel 2006, l’azione penale era stata incardinata nel 2008 e definita nel 2015, la Sezione, valutando nel 2002 tale circostanza in uno alle altre che concorrono a determinare la sanzione, ha deliberato il richiamo verbale in luogo di una sanzione più grave).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 78 del 29 giugno 2022
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