Ai fini della espiazione finale della sanzione della sospensione disciplinare inflitta deve essere computato il periodo di sospensione cautelare presofferta, mentre non ha rilevanza, ai fini disciplinari, il periodo trascorso di custodia cautelare e quello degli arresti domiciliari, disposti dalla autorità giudiziaria a fini ben diversi da quelli che caratterizzano l’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 02 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Marzo 1999 (sospensione)
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