Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo

In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 121 del 25 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 25 Giugno 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 10 del 13 Febbraio 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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