A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo o al registro (arg. ex art. 17 L. n. 247/2012) ma esclusivamente quella di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (art. 6 del D. Lgs. n. 96/2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 118 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 25 Giugno 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Settembre 2018
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