Il procedimento disciplinare innanzi al CDD ha una struttura che non ricalca quella del processo penale, le cui norme, peraltro, possono quivi trovare applicazione, «se compatibili», solo «per quanto non specificatamente disciplinato» (art. 59, c. 1, lett. n, L. n. 247/2012); tale presupposto, in particolare, non ricorre con riferimento al procedimento di irrogazione della misura cautelare della sospensione, che infatti è compiutamente regolato (art. 60 l. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF 2/14), con disciplina priva di lacune ed autonoma rispetto a quella propria delle misure cautelari giurisdizionali. Conseguentemente, il provvedimento della sospensione cautelare ben può essere adottato anche «in via officiosa», ovvero in carenza di una previa proposta dell’Istruttore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 115 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 25 Giugno 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 09 Settembre 2021 (sospensione cautelare)
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