Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di restituire la somma di circa 20mila euro, che si era fatto consegnare mediante artifici e raggiri, financo interessandosi alla religione professata dal creditore, presso le cui abitazione si recava ogni domenica per leggere la Bibbia, e da cui si era appunto fatto consegnare il denaro dicendogli, in lacrime, di versare in stato di bisogno, tanto da non potersi neppure procurare il necessario per mangiare e mantenere la famiglia, sebbene parte dei soldi ricevuti in prestito venissero in realtà destinati al pagamento delle rate di una macchina di lusso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 113 del 25 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 25 Giugno 2022 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 02 Agosto 2021 (archiviazione)
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