Nell’individuazione della sanzione va valutato il comportamento complessivo dell’incolpato, tenendo conto del carattere episodico e non particolarmente grave della violazione, caratterizzata da colpa lieve e senza pregiudizio per l’assistito.
(Nel caso in questione l’incolpato aveva assunto, senza effettuare alcuna attività istruttoria, l’incarico di una parte contro altra da lui già assistita e per il medesimo oggetto rispetto a quello precedente, con riserva di verificare la propria compatibilità nel rispetto dei principi di dignità e correttezza. A seguito di tale verifica rinunciava dopo poco al mandato ricevuto).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 59 del 7 giugno 2021
0 Comment