Le associazioni professionali partecipate da altre associazioni non possono essere iscritte all’albo

Ancorché perfettamente lecite sotto aspetto diverso da quello dell’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, le associazioni professionali previste dall’art. 4 Legge n. 247/2012 possono essere partecipate esclusivamente da Avvocati persone fisiche e non pure da enti collettivi, ancorché costituiti tra avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato la domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di un’Associazione tra Avvocati e Commercialisti, composta da professionisti persone fisiche nonché da due Associazioni di Professionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione confermando la legittimità del diniego stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 25 giugno 2022

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 febbraio 2021, secondo cui un’associazione professionale non può essere socia di una STA.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 25 Giugno 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2021 (cancellazione amm.va)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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