Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma l’incarico contro un suo ex-cliente non comunicandogli peraltro la rinuncia al mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Biella, 9 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 2 marzo 2001, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 02 Marzo 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 09 Novembre 1998 (avvertimento)
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