La delibera di rigetto della domanda di reiscrizione (presentata dal professionista che era stato cancellato con provvedimento disciplinare), adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e comunque senza l’assegnazione di un termine minimo, non minore di 10 giorni per conoscere le contestazioni e presentare le eventuali deduzioni, deve ritenersi affetta da nullità sia in ragione della specifica previsione dell’articolo 24 r.d.l. 1578/33, sia più genericamente per il disposto della legge 241/90. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 14 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 26 Febbraio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 14 Gennaio 2000
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