Il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, può prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta nel corso del procedimento per cui l’eventuale inadeguatezza o incompletezza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 25 Giugno 2022 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 30 del 11 Dicembre 2017 (richiamo)
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