L’avvocato che trattenga ripetutamente somme di spettanza del cliente e illegittimamente usi il titolo di avvocato non essendo ancora iscritto all’albo, pur avendone i requisiti per aver superato l’esame di abilitazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata sostituita dalla sospensione per mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 5 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. LA VOLPE), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 26 Febbraio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 05 Novembre 1991 (sospensione)
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