Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 25 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 25 del 08 Novembre 2017 (avvertimento)
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