Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme a compensazione di onorari e si offra di avallare un’obbligazione cambiaria assunta dal proprio cliente, che poi non onori esponendosi ad una esecuzione forzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 10 gennaio 1995).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 26 Febbraio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 10 Gennaio 1995 (sospensione)
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