In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
NOTA:
Sui limiti alla sindacabilità della Cassazione circa l’accertamento della data di cessazione della permanenza da parte del giudice della deontologia, cfr. per tutte Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 18 Marzo 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9034 (accoglie)
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