Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. non è impugnabile, poiché in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello ex art. 50 L. n. 36/34, non anche l’autore dell’esposto.
Ai sensi dell’art. 50 L.P., avverso le decisioni disciplinari del C.O.A. possono ricorrere il P.M. e l’incolpato, e non anche il soggetto autore (eventuale ma non necessario) della segnalazione, il quale è portatore di un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, che esauriscono la loro funzione nell’ordinamento forense. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), decisione del 21 aprile 2011, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 30 Gennaio 2009
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