L’obbligo di diligenza da osservare nell’adempimento dell’incarico impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, con onere della relativa prova della condotta a carico del professionista, in quanto deve ritenersi insufficiente il rilascio da parte del cliente di procure necessarie all’esercizio dello ius postulandi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 95 del 13 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 15 Ottobre 2018 (sospensione)
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