La revocazione delle sentenze del CNF: modalità e presupposti

La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità. Peraltro, anche la revocazione delle sentenze CNF è possibile solo per errore di fatto, che consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la revocazione della sentenza CNF «attraverso il racconto di un soggetto fisico tale deciso a raccontare fatti mai raccontati prima», di cui chiedeva l’escussione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 94 del 13 giugno 2022

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 31 marzo 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Giugno 2022 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 15 Ottobre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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