L’inadempimento al mandato professionale costituisce illecito deontologico di carattere permanente

In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nell’accordo transattivo intervenuto tra cliente e professionista).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 13 giugno 2022

NOTA:
Sui limiti alla sindacabilità della Cassazione circa l’accertamento della data di cessazione della permanenza da parte del giudice della deontologia, cfr. per tutte Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 13 Giugno 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 15 Dicembre 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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